IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 10082/03 del ruolo generale degli affari civili e contenziosi vertente tra Catalucci Elio, residente in Palermo, via VF 7 n. 18, difeso personalmente, opponente; Contro: Comune di Palermo in persona del sindaco pro tempore, domiciliato per la carica in Palermo, piazza Pretoria, opposto. In fatto Con ricorso depositato il 26 settembre 2003 Catalucci Elio proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento della Polizia municipale di Palermo n. 88213/2003 (2/H/106071/01) del 14 maggio 2003 con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 158 del c.d.s. poiche' il conducente del veicolo FIAT Seicento tg. CF 406 ZB sostava in corrispondenza dell'incrocio tra piazza S. Oliva e piazza Castelnuovo. Il ricorrente eccepiva preliminarmente «l'incostituzionalita' della norma che subordina l'esercizio del diritto inviolabile alla difesa, al preventivo versamento della cosiddetta cauzione e non effettuava il versamento della somma - pari alla meta' del massimo della sanzione inflitta - previsti, a pena di inammissibilita' del ricorso, dall'art. 204-bis del c.d.s. introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, con la quale e' stato convertito con modifiche il d.l. n. 151/2003. La eccezione preliminare di incostituzionalita' dell'art. 204-bis del c.d.s. non appare manifestamente infondata per i seguenti Motivi in diritto Il terzo comma del sopra citato art. 204-bis del c.d.s. prevede: «all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, e' restituita al ricorrente». Nessun deposito di somme e', al contrario, previsto dall'art. 203 stesso codice in caso del ricorso amministrativo al prefetto. L'art. 204-bis appare palesemente in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto, nell'imporre a pena di inammissibilita' il «deposito cauzionale», attua una discriminazione tra cittadini in ragione del proprio reddito, contrariamente al dettato costituzionale secondo cui tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di condizioni personali o sociali. La violazione della norma costituzionale sopra richiamata appare ancora piu' evidente sol che si consideri che per la proposizione del ricorso amministrativo non e' prevista alcuna cauzione, quasi a volere preventivamente indirizzare verso la proposizione dei ricorsi amministrativi i cittadini meno abbienti, riservando il ricorso giurisdizionale ai possessori di redditi piu' alti. Un ulteriore principio fondamentale risulta violato dalla norma sopra richiamata e riguarda l'art. 24 della Carta costituzionale secondo cui tutti possono agire in giudizio per la tutela del propri diritti e interessi legittimi. Il diritto alla tutela giurisdizionale appare invece negato con l'imposizione del deposito cauzionale non essendo consentito a tutti i cittadini di adire l'autorita' giudiziaria a tutela dei propri diritti. Tanto piu' sol che si faccia mente locale alla possibilita' di accesso alla giustizia agevolato per i meno abbienti dall'istituto del gratuito patrocinio, mediante il quale lo Stato - proprio in attuazione del principio costituzionalmente garantito con l'art. 24 - consente a tutti i cittadini la tutela dei propri diritti avanti l'autorita' giudiziaria.